Il Consiglio di Stato, con sentenza del 26 luglio 2016, ha interpretato alla lettera l’art. 1, comma 1, l. 4 gennaio 1990, n. 1, avente ad oggetto: “Disciplina dell’attività di estetista”, annullando l’ordinanza del Comune di Sanremo e al contempo sgombrando il campo da interpretazioni date in passato anche da altri comuni italiani.
Il Consiglio di Stato, che ricordiamo essere il supremo organo di consulenza giuridico-amministrativa del Presidente della Repubblica, ha sentenziato che sono attribuite alla competenza delle estetiste solo i trattamenti mirati alla eliminazione o attenuazione degli inestetismi.
La sentenza dunque riconosce la peculiarità di molte pratiche, in primis i massaggi tuina (oggetto della sentenza), ma anche altri trattamenti sul corpo, quali lo shiatsu, la riflessologia plantare, il massaggio ayurvedico, etc, che non avendo finalità terapeutiche o estetiche, non possono essere di competenza esclusiva delle estetiste.
4 Agosto 2016.
fonte: http://www.fiscocsen.it/articolo.php?id=78&sezione=leggi-e-sentenze
Grazie
RispondiEliminaLa chiatezza è sempre molto utile